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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per il fallito - rapporti processuali – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006

Opposizione a decreto ingiuntivo - Fallimento del debitore opponente nel corso del giudizio di primo grado - Omessa dichiarazione dell'evento da parte del curatore - Appello del fallito - Ammissibilità - Volontà del creditore di avvalersi della sentenza contro il fallito una volta tornato "in bonis" - Dovere del giudice d'appello di pronunciare nel merito - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006

In caso di dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'appello proposto dal fallito, sul rilievo della inopponibilità al fallimento del provvedimento monitorio, ma deve pronunciare nel merito, qualora l'evento interruttivo non sia stato dichiarato dal curatore - unico soggetto a ciò legittimato - ed il creditore ingiungente, coltivando il giudizio, abbia dimostrato di volersi comunque avvalere della sentenza nei confronti del fallito, una volta tornato "in bonis".

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14981 del 28/06/2006