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fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - sentenza dichiarativa - opposizione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005

 

Sentenza dichiarativa di fallimento - Termine breve per la proposizione di opposizione da parte del debitore dichiarato fallito - Decorrenza - Comunicazione ai sensi dell'art. 17 legge fall. al fallito personalmente e non al suo procuratore costituito - Nullità - Sussistenza - Conseguente inidoneità a far decorrere il termine breve. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005

La comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, ai sensi dell'art. 17 legge fall., la quale ha assunto, per evoluzione giurisprudenziale, anche la funzione processuale di "dies a quo" del termine breve di opposizione per il fallito, è nulla se fatta al debitore personalmente, e non al suo procuratore costituito nel pregresso giudizio camerale (come invece necessario in base all'art. 170, comma primo, cod. proc. civ., che, per quanto dettato per il processo ordinario, è espressione di un principio più generale, secondo cui destinatario delle comunicazioni e notificazioni nel corso del procedimento è il soggetto - e dunque il procuratore, se è stato nominato - cui spetta la conduzione dello stesso) e, dunque, è inidonea a far decorrere, per il fallito, il predetto termine breve.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 19429 del 06/10/2005