atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Assegno bancario postdatato - Mezzo anormale di pagamento - Configurabilità - Esclusione - Soggezione a revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall. - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3136 del 17/02/2016
L'assegno postdatato, inteso nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni postdatati non costituiscono mezzi anormali di pagamento e non sono, pertanto, assoggettati all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma 1, n. 2, l.fall.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 3136 del 17/02/2016
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
3136
2016