concordato preventivo - annullamento e risoluzione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26108 del 30/10/2008
Concordato con cessione dei beni - Risoluzione - Dichiarazione di fallimento - Giudizio di opposizione - Legittimazione necessaria del commissario giudiziale - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26108 del 30/10/2008
Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento che sia stata pronunciata in esito alla risoluzione del concordato preventivo con cessione dei beni, non sussiste litisconsorzio necessario in capo al commissario giudiziale, il quale non rappresenta il debitore nè i creditori, nè svolge funzioni di gestione, difettando dunque tale organo di uno specifico interesse da far valere in sede giurisdizionale, in nome proprio o come sostituto processuale (Principio affermato dalla S.C. che, cassando la sentenza impugnata per aver ritenuto doverosa la partecipazione del commissario giudiziale al giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento, ne aveva erroneamente statuito l'equiparazione al "creditore istante" sul presupposto che la risoluzione del concordato e il fallimento erano stati richiesti dal predetto commissario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26108 del 30/10/2008