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fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere – Cass. n. 26662/2007 (02)

Cessione di credito - Revocatoria - Debitore ceduto - Terzietà rispetto al negozio di cessione - Conseguenze - Partecipazione al giudizio quale litisconsorte necessario - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007

Nella causa relativa all'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto il soddisfacimento di un debito pecuniario eseguito dal fallito attraverso cessione di credito, il debitore ceduto non è litisconsorte necessario, perchè la domanda investe esclusivamente il negozio bilaterale intervenuto tra cedente e cessionario, per il cui perfezionamento non occorre il consenso del debitore ceduto, con la conseguenza che non ricorre il presupposto della causa inscindibile ex art. 331 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 26662 del 18/12/2007

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