fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
Decreto ingiuntivo - Giudicato formale e sostanziale - Emissione del decreto ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze in tema di opponibilità al fallimento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014
In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. cod. proc. civ. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 cod. proc. civ. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell'art. 52 legge fall.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1650 del 27/01/2014