fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013
Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato sostanziale - Dichiarazione ex art. 647 cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013
Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale, idoneo a costituire titolo inoppugnabile per l'ammissione al passivo, soltanto a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ. - non essendo equiparabile, sotto questo profilo, alla sentenza non irrevocabile (art. 96, secondo comma, n. 3, Iegge fall., già art. 95, terzo comma, nel testo anteriore al d.lgs. del 9 gennaio 2006, n. 5) - per cui non è ammissibile l'accertamento incidentale, in sede di giudizio di verificazione, dell'esecutività definitiva del decreto ingiuntivo sprovvisto del visto di esecutorietà di cui all'art. 647 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in mancanza, il decreto ingiuntivo, seppur non opposto, è inopponibile alla massa dei creditori.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23202 del 11/10/2013