Art. 15, terzo comma, legge fallimentare - Testo risultante dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Termine - Natura - Computo - Modalità. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012
Il termine di cui all'art. 15, terzo comma, della legge fallimentare - nel testo risultante dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, ed applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - deve essere qualificato come termine dilatorio e "a decorrenza successiva" e computato, secondo il criterio generale di cui all'art. 155, primo comma, cod. proc. civ., escludendo il giorno iniziale (data di notificazione del ricorso introduttivo e del relativo decreto di convocazione) e conteggiando quello finale (data dell'udienza di comparizione).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 1418 del 01/02/2012