Risoluzione del concordato con garanzia con conseguente dichiarazione di fallimento - Legittimazione ad agire nei confronti del garante - Spettanza - Curatore fallimentare - Esclusione - Creditori concordatari "uti singuli" - Sussistenza.
In caso di dichiarazione di fallimento conseguente alla risoluzione di un concordato preventivo accompagnato da garanzia prestata da terzi per l'adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore, la legittimazione ad agire nei confronti del garante non compete al curatore del fallimento, bensì individualmente ai creditori che risultino tali sin dall'atto dell'apertura della procedura concordataria.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11396 del 18/05/2009