Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio – Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 18/05/2006
Individuazione - Sede effettiva dell'impresa - Presunzione "iuris tantum" di coincidenza con la sede legale - Trasferimento successivo alla proposizione dell'istanza di fallimento - Rilevanza - Esclusione - Società - Delibera di trasferimento della sede sociale - Mancata iscrizione nel registro delle imprese - Inefficacia.
Ai sensi dell'art. 9 della legge fall., la competenza a provvedere in ordine all'istanza di fallimento spetta inderogabilmente al tribunale del luogo in cui l'impresa debitrice ha la sua sede effettiva, che si presume fino a prova contraria coincidente con la sede legale, e la cui individuazione deve aver luogo con riguardo al momento del deposito in cancelleria del relativo ricorso, restando irrilevante, per il principio della "perpetuatio iurisdictionis", ogni successivo trasferimento; trattandosi di società, è pertanto competente, fino a prova contraria, il tribunale del luogo in cui è posta la sede risultante dal registro delle imprese, dovendosi ritenere inefficace la delibera di trasferimento della sede sociale eventualmente adottata dall'assemblea in epoca anteriore al deposito dell'istanza di fallimento, qualora, alla predetta data, non sia stata ancora iscritta nel registro delle imprese.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 11732 del 18/05/2006