Desistenza o rinuncia del creditore istante - Rilascio in data successiva alla dichiarazione si fallimento - Effetti - Accoglimento del reclamo - Esclusione.
La desistenza o rinuncia dell'unico creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di fallimento non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca della sentenza di fallimento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8980 del 05/05/2016