Fallimento - Dichiarazione - Sentenza - Opposizione
Fallimento - Dichiarazione - Sentenza - Opposizione
Debitore non costituito avanti al tribunale - Dichiarazione di fallimento disciplinata dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Impugnazione avanti alla corte d'appello - Effetti devolutivi del reclamo - Configurabilità - Conseguenze - Nuove prove - Ammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9174 del 06/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9174 del 06/06/2012
L'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trova applicazione la riforma di cui al d.lgs. n. 169 del 2007, è caratterizzata da un effetto devolutivo pieno, cui non si applicano i limiti previsti, in tema di appello, dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. Pertanto, il fallito, benché non costituito avanti al tribunale, può indicare per la prima volta in sede di reclamo i mezzi di prova di cui intende avvalersi, al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, legge fall. (Nella specie, un creditore aveva proposto reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento, e la corte d'appello l'aveva accolto disponendo la trasmissione degli atti al tribunale, che aveva dichiarato il fallimento. Tale decisione veniva reclamata dall'imprenditore, ma la Corte d'appello rigettava il reclamo ritenendo che i bilanci, attraverso i quali il reclamante intendeva dimostrare la reale entità delle proprie dimensioni, fossero inutilizzabili perché tardivamente depositati. La S.C., in base al principio di cui alla massima, ha cassato con rinvio tale decisione).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 1, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 18, Cod. Proc. Civ. art. 345