Fallimento - Passività - Accertamento del passivo
Fallimento - Passività - Accertamento del passivo
Giudizio di opposizione allo stato passivo - Natura impugnatoria - Nuove eccezioni - Preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 04/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8929 del 04/06/2012
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo non opera, nonostante la sua natura impugnatoria, la preclusione di cui all'art. 345 cod. proc. civ. in materia di "ius novorum", con riguardo alle nuove eccezioni proponibili dal curatore, in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del "thema disputandum" e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo, quindi, la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato.
Riferimenti normativi: Legge Fallimentare art. 95, Legge Fallimentare art. 98 , Legge Fallimentare art. 99 , Cod. Proc. Civ. art. 345