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Fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8742 del 03/05/2016

Opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento - Liquidazione del compenso - Decreto del giudice delegato - Natura - Carattere meramente ricognitivo - Esclusione - Provvedimento di natura giurisdizionale destinato a produrre effetti di giudicato - Configurabilità - Mezzo di impugnazione - Reclamo ex art. 26 l.fall. - Ammissibilità.

Il decreto con il quale il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge (art. 25, n. 7, l.fall.), liquida i compensi per l'opera prestata dagli incaricati a favore del fallimento, lungi dall'assumere carattere meramente ricognitivo, concreta un provvedimento di natura giurisdizionale destinato a statuire sul diritto dell'incaricato in maniera irretrattabile e con gli effetti propri della cosa giudicata, suscettibile di impugnazione unicamente con il rimedio endofallimentare del reclamo a norma dell'art. 26 l.fall.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8742 del 03/05/2016