Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - audizione dell'imprenditore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 22/01/2010
Notificazione del ricorso e del decreto di convocazione - Inosservanza del termine dilatorio ex art. 15, terzo comma, della legge fall. - Conseguenze - Nullità della "vocatio in ius" - Dichiarazione da parte del giudice - Condizioni - Tempestiva deduzione ad opera della parte - Specificazione delle ragioni d'invalidità - Necessità - Omissione - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Configurabilità.
La regola, dettata dall'art. 157 cod. proc. civ., secondo cui l'obbligo del giudice di esaminare l'eccezione di nullità relativa di un atto processuale presuppone che la medesima sia stata dedotta dalla parte, oltre che tempestivamente, con la specificazione delle ragioni d'invalidità, costituisce un principio generale, applicabile a tutti i processi speciali di cognizione, ivi compreso il procedimento per la dichiarazione di fallimento. Ne consegue che la nullità della "vocatio in ius" derivante dall'inosservanza del termine dilatorio di comparizione previsto dall'art. 15, terzo comma, della legge fall., resta sanata nel caso in cui il debitore non l'abbia specificamente dedotta nella memoria di costituzione, difendendosi nel merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 1098 del 22/01/2010