Fallimento - Effetti - sugli atti pregiudizievoli dei creditori - Azione revocatoria - Cass. n. 9375/2012
21/10/2012 Esenzione delle rimesse su conto corrente ex art. 67 legge fall. modificato dal d.l. n. 35 del 2005 - Irretroattività - Questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9375 del 08/06/2012
Fallimento - Effetti - sugli atti pregiudizievoli dei creditori - Azione revocatoria
Esenzione delle rimesse su conto corrente ex art. 67 legge fall. modificato dal d.l. n. 35 del 2005 - Irretroattività - Questione di legittimità costituzionale per irragionevolezza - Manifesta infondatezza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9375 del 08/06/2012
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9375 del 08/06/2012
L'esenzione da revocatoria fallimentare delle rimesse su conto corrente bancario ex art. 67, terzo comma, lettera b), legge fall., come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005, non si applica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.l. n. 35 cit., alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto, senza che ciò contrasti col principio costituzionale di ragionevolezza, avendo il legislatore tutelato l'affidamento riposto dai creditori concorsuali nella ricostruzione del patrimonio del fallito in base alle regole vigenti al tempo della dichiarazione di fallimento, riservando il mutamento "in peius" delle aspettative di reintegrazione derivante dall'esercizio delle azioni revocatorie ai creditori dei fallimenti aperti successivamente all'entrata in vigore della riforma.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 3 lett. B, Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 1 lett. A , Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 art. 2 com. 2 , Legge 14/05/2005 num. 80