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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie – Cass. n. 9143/2007

Pagamento del terzo - Revocabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.

La revocatoria fallimentare del pagamento di debiti del fallito ex art. 67 legge fall. è esperibile anche quando il pagamento sia stato effettuato da un terzo, purché questi abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero con danaro proprio, sempre che, dopo aver pagato, abbia esercitato azione di rivalsa prima dell'apertura del fallimento. (Nella specie, è stata affermata la revocabilità del pagamento effettuato nei confronti della banca creditrice dal compratore di azioni - già costituite in pegno a favore della banca e liberate dal vincolo contestualmente alla vendita - detenute dalle consociate della società fallita, su istruzioni della fallita e con provvista fornita dalla stessa, che si era avvalsa del potere di direzione e coordinamento che poteva esercitare in virtù della sua qualità di "holding" nei confronti delle consociate ed aveva alienato la propria partecipazione di controllo delle consociate medesime, espressamente definite come società di "portage", allo scopo di consentire al compratore di acquisire, indirettamente, la piena disponibilità delle azioni).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9143 del 17/04/2007

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