Deliberazione sui crediti - Natura - Atto amministrativo - Conseguente comunicazione - Mera portata informativa - Conseguenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11838 del 12/07/2012
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11838 del 12/07/2012
In tema di liquidazione coatta amministrativa (le cui norme sono richiamate dall'art.1, ultimo comma, del d.l. 30 gennaio 1979, n. 26 per l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi), la deliberazione sui crediti corrisponde ad una attività di accertamento del passivo culminante in atto amministrativo, il cui contenuto "lato sensu" decisorio resta distinto dalla comunicazione di esso, che assume mera portata informativa, delegabile da parte dell'organo commissariale. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto che la comunicazione dell'avviso di deposito dell'elenco dei crediti non risultava sottoscritta dai commissari).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 194, Legge Falliment. art. 198, Legge Falliment. art. 207 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209