Chiusura del fallimento - Irrilevanza - Contraddittorio con il curatore - Necessità.
La chiusura del fallimento (nella specie di una s.r.l.) non rende improcedibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento ed il relativo giudizio continua in contraddittorio anche del curatore, la cui legittimazione non viene meno, in quanto in detto giudizio si discute se il debitore doveva essere dichiarato fallito o meno e perciò se lo stesso curatore doveva essere nominato al suo ufficio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20000 del 14/10/2005