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Fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16755 del 16/07/2010

Vendita senza incanto - Avvenuta aggiudicazione - Sospensione della vendita - Potere del giudice delegato - Condizioni - Prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Fattispecie.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, al giudice delegato è attribuito, ai sensi dell'art. 108, comma 3, legge fall. (nel testo "ratione temporis" applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita - anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del giudice. (Principio affermato dalla S.C. con riguardo alla presentazione di un'offerta in aumento rispetto al prezzo di aggiudicazione, inferiore a quello di stima).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 16755 del 16/07/2010