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Fallimento - organi preposti al fallimento - tribunale fallimentare - competenza funzionale – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011

Azione revocatoria fallimentare - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Decisione da parte di giudice non componente la sezione specializzata fallimentare - Nullità - Esclusione - Fondamento.

Il giudizio di revocatoria fallimentare, appartiene alla competenza funzionale, ai sensi dell'art. 24 legge fall., del tribunale che ha dichiarato il fallimento, senza che la decisione sia inficiata da nullità, ove emessa da giudice monocratico non componente altresì la sezione fallimentare, essendo invero, quest'ultima, mera espressione dell'organizzazione interna del tribunale e non già essa stessa autonomo ufficio, munito di propria competenza.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7579 del 01/04/2011