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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - pagamento di cambiali – Cass. n. 8777/2016 (02)

Anno anteriore alla dichiarazione di fallimento - Computo - Riferimento all'emissione o alla girata del titolo - Esclusione - Riferimento alla data del pagamento - Necessità - Fondamento.

In tema di azione revocatoria fallimentare, il requisito temporale del compimento dell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, previsto dall'art. 67, comma 2, l.fall., va accertato, nel caso di pagamento eseguito in adempimento di cambiali, in riferimento non già all'emissione o alla girata del titolo, che in quanto promessa di pagamento non ha l'effetto di soddisfare immediatamente il prenditore, ma alla riscossione del credito, che comporta la lesione della "par condicio creditorum".

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8777 del 03/05/2016

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