Vendite fallimentari - Fallito vittima dell'usura - Sospensione ex art. 20 della l. n. 44 del 1999 - Applicabilità - Limite temporale - Individuazione - Fondamento.
La sospensione per trecento giorni dell'esecuzione forzata, accordata dall'art. 20, comma 4, della l. n. 44 del 1999, alle vittime dei delitti di estorsione o di usura, si applica ai termini in scadenza o scaduti ed alle vendite forzate che siano state disposte, nell'ambito delle procedure fallimentari in corso, entro un anno «dall'evento lesivo», essendo la "ratio" della detta norma comune a tutte le restanti moratorie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 20 della l. n. 44 del 1999.