Fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - procedimento - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8593 del 11/04/2014
Procedimento per la dichiarazione di fallimento - Principio di immutabilità del giudice - Applicabilità alla sola fase di decisione - Conseguenze - Giudice delegato all'audizione delle parti - Relazione finale a collegio diverso da quello delegante - Violazione del principio - Esclusione.
Il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., è applicabile solo dal momento in cui inizia la discussione e non si riferisce alle eventuali precedenti fasi interlocutorie. Ne consegue che, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, il quale (nella disciplina anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5) è strutturalmente articolato in due fasi - la prima destinata alla raccolta di informazioni, nonché all'ascolto dei creditori e del debitore, e la seconda alla decisione -, tale principio opera con esclusivo riferimento alla seconda fase, per cui non sussiste violazione ove il giudice delegato all'audizione delle parti abbia poi riferito a collegio diverso da quello che lo aveva delegato.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8593 del 11/04/2014