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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - Cass. n. 7324/2016 (03)

Principio della consecuzione di procedure - Applicabilità - Effetti - Considerazione unitaria delle procedure di concordato preventivo e fallimento - Retrodatazione del periodo sospetto - Insindacabilità dei presupposti di ammissione alla procedura concordataria.

In tema di revocatoria fallimentare nel regime successivo al d.lgs. n. 5 del 2006, il principio della cd. consecuzione delle procedure concorsuali comporta la considerazione unitaria della procedura di fallimento succeduta a quella di concordato preventivo e la retrodatazione del termine iniziale del periodo sospetto al momento dell'ammissione del debitore a quest'ultima. Inoltre, non potendo il giudice investito della revocatoria rivalutare i presupposti di ammissione al precedente concordato (allo stesso modo in cui non può sindacare la legittimità della dichiarazione di fallimento), il fatto stesso che un'ammissione vi sia stata impone di considerare la successiva dichiarazione di fallimento come conseguenza di quel medesimo stato d'insolvenza che ha costituito il fondamento oggettivo del concordato preventivo.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7324 del 13/04/2016

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