Reclamo ex art. 18 legge fall. - Effetto devolutivo pieno - Limiti di cui agli art. 342 e 345 cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Contestazione, per la prima volta in sede di reclamo, della qualità di imprenditore commerciale - Ammissibilità.
Il "reclamo" avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 legge fall., come modificato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, che ha ridenominato il precedente istituto dell'"appello", adeguandolo alla natura camerale dell'intero procedimento, è caratterizzato, per la sua specialità, da un effetto devolutivo pieno. Ne consegue l'inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ. in tema di nuove allegazioni e nuovi mezzi di prova, restando priva di conseguenze processuali la circostanza che la società fallita abbia dedotto solo in tale sede l'insussistenza della propria qualità di imprenditore commerciale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6835 del 24/03/2014