Reclamo ex art. 18 legge fall. - Effetto devolutivo - Limiti.
Il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilità dei limiti previsti dagli artt. 342 e 345 cod. proc. civ., sicché le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, fermo restando che, se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle predette norme, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice del reclamo, prendendo in considerazione un credito originariamente non valutato dal tribunale, avesse fatto corretto uso dei propri poteri officiosi, essendogli stata devoluta dalle parti la questione dell'insolvenza).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6306 del 19/03/2014