Skip to main content

concordato preventivo - effetti - in genere - cause scindibili e inscindibili - concordato preventivo con cessione dei beni - omologazione

Successiva controversia avente ad oggetto, tra l'altro, risarcimento danni - Intervento adesivo dipendente, in primo grado, del commissario liquidatore - Litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio - Configurabilità - Fondamento. Concordato preventivo con cessione dei beni - Omologazione - Controversia avente ad oggetto, tra l'altro, risarcimento danni - Intervento adesivo dipendente, in primo grado, del commissario liquidatore - Litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8102 del 03/04/2013

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8102 del 03/04/2013

 

Nella procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, diversamente da quanto si verifica nel fallimento, il debitore è l'unico legittimato passivo rispetto alla domanda di accertamento di crediti proposta dopo la sua omologazione, sussistendo la legittimazione del liquidatore solo nelle controversie che investono lo scopo liquidatorio della citata procedura; tuttavia, pur non essendo il liquidatore legittimato passivo, né litisconsorte necessario del debitore nei suddetti giudizi di accertamento, ove egli vi intervenga, (trattandosi di interventore adesivo che si inserisce nel processo tra altre persone lasciando invariato l'oggetto della lite nonostante l'ampliamento del numero dei partecipanti) deve necessariamente ipotizzarsi un litisconsorzio processuale nei successivi gradi di giudizio, non esaurendosi in un solo grado l'interesse dell'interventore ad influire con la propria difesa sull'esito dello stesso e configurandosi, diversamente, il rischio di un conflitto di giudicati per effetto della definitività della sentenza resa nei confronti dell'interventore rimasto estraneo ai successivi gradi di giudizio.