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Fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria - Cass. n. 12545/2012 (02)

fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Ragioni dei creditori - Soddisfacimento mediante procedure esecutive individuali - Conseguenze.

Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi), bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti.

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 19/07/2012

 

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