fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - in genere - Ragioni dei creditori - Soddisfacimento mediante procedure esecutive individuali - Conseguenze.
Nella ipotesi di soddisfacimento delle ragioni dei creditori mediante procedure esecutive individuali gli atti soggetti a revocatoria ex art. 67 legge fall., in quanto compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione (nella specie, assegnazione di un credito vantato dal fallito presso terzi), bensì i soli, successivi (e distinti) atti di pagamento coattivo in tal modo ottenuti.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12545 del 19/07/2012
Revocatoria
ordinaria
pauliana
azione
corte
cassazione
12545
2012