Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7973 del 20/04/2016
Concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori - Commissario liquidatore - Compenso finale - Quantificazione - Criteri - Determinazione in misura inferiore rispetto a quello del commissario giudiziale - Fondamento.
Nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, le funzioni svolte dal liquidatore nominato ex art. 182 l.fall. sono assimilabili a quelle esercitate dal curatore fallimentare, sicchè sono utilizzabili, per la quantificazione del compenso del primo, i medesimi criteri stabiliti per quello del secondo. Pertanto, è ragionevole che il tribunale riconosca al commissario giudiziale somme maggiori rispetto a quelle attribuite al liquidatore, posto che l'attività espletata dal primo prende avvio già dal decreto di ammissione alla procedura ex art. 163 l.fall. e si protrae anche dopo l'omologa del concordato, dovendo egli sorvegliarne l'adempimento ex art. 185 l.fall., mentre il ruolo del liquidatore è necessariamente ristretto alla sola fase esecutiva del concordato, successiva rispetto all'omologa della proposta.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7973 del 20/04/2016