Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - ripartizione dell'attivo - rendiconto del curatore – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7320 del 13/04/2016
Giudizio di approvazione - Oggetto - Verifica contabile e controllo di gestione - Contestazioni - Requisiti - Concretezza e specificità - Condizioni.
Il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 l.fall., la correttezza e la corrispondenza dell'operato di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, nonché gli esiti conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o alle ragioni dei creditori, difettando altrimenti un interesse all'impugnazione del conto, mentre non occorre in tale giudizio anche la dimostrazione del danno in concreto derivato dalla dedotta "mala gestio"; le contestazioni rivolte al conto debbono, altresì, essere concrete e specifiche, non potendo consistere in astratte enunciazioni, ma dovendo puntualizzare le vicende ed i comportamenti imputati al curatore, nonchè le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da individuare la materia del contendere e consentirgli un'efficace esplicazione del suo diritto di difesa.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7320 del 13/04/2016