Esdebitazione - Soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali - Totale insoddisfazione di tutti i creditori chirografari - Compatibilità - Sussistenza.
In tema di esdebitazione, la condizione di soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, prevista dall'art. 142, comma 2, l.fall., deve intendersi realizzata anche quando talune categorie di creditori (nella specie, i creditori chirografari) non abbiano ricevuto alcunché in sede di riparto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 08/08/2016