Copia autentica del decreto impugnato - Omessa produzione - Improcedibilità dell'opposizione - Esclusione - Art. 347 c.p.c. - Applicazione - Finalità.
In tema di opposizione allo stato passivo del fallimento nel regime previsto dal d.lgs. n. 169 del 2007, la mancata produzione della copia autentica del provvedimento impugnato non costituisce causa di improcedibilità del giudizio, atteso che tale opposizione, ancorché di natura impugnatoria, non è qualificabile come appello, né l'art. 99 l.fall., nell'indicare il contenuto del corrispondente ricorso, impone la necessaria allegazione dell'atto impugnato, fermo restando che l'art. 347 c.p.c., comunque applicabile, pone l'onere per l'appellante di inserire nel proprio fascicolo la copia della sentenza impugnata al solo scopo di assicurarne la possibilità dell'esame da parte del giudice del gravame.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17086 del 12/08/2016