Integrazione del titolo esecutivo giudiziale con elementi extratestuali - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a richiamo nella sentenza d'appello della condanna statuita in primo grado. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 9161 del 16/04/2013
Il titolo esecutivo giudiziale, di cui all'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'integrazione del provvedimento con elementi extratestuali, purché idoneamente richiamati; ne consegue che è ammissibile, a tal fine, l'integrazione della sentenza d'appello realizzata mediante rinvio espresso alla condanna operata in primo grado, benché contenuta in pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione.