Notifica del ricorso di fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese - Modalità.
In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall., nel testo successivo alle modifiche apportate dall'art. 17 del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile - per qualsiasi ragione - la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese ed, in ipotesi di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo in cui la medesima aveva sede.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17946 del 13/09/2016