Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - per i creditori - crediti di lavoro – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19308 del 29/09/2016
Licenziamento individuale - Domanda di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 18 st.lav. - Perdurante competenza del giudice del lavoro - Sussistenza.
In caso di fallimento della società datrice di lavoro, compete al giudice del lavoro la cognizione non soltanto sulle domande del lavoratore di impugnazione del licenziamento e di condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro, in quanto dirette ad ottenere una pronuncia costitutiva, ma anche su quella di condanna generica al risarcimento dei danni mediante il pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, trattandosi di istanza meramente riproduttiva del contenuto dell'art. 18 st.lav., e conseguenziale alle richieste principali di dichiarazione di inefficacia del licenziamento, che non comporta alcun accertamento aggiuntivo sul "quantum" del risarcimento, né, quindi, impone lo scorporo della domanda per la preventiva verifica in sede di accertamento dello stato passivo avanti ai competenti organi della procedura fallimentare a tutela degli altri creditori, dovendosi ritenere, sul piano della "ratio legis", l'inutilità di una simile verifica, idonea ad appesantire ingiustificatamente la durata del processo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 19308 del 29/09/2016