Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - ammissione - domanda – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016
Concordato preventivo con transazione fiscale - Certificazione dei crediti fiscali da parte del concessionario o dell'Agenzia delle Entrate - Effetti - Contestazione da parte del proponente - Ammissibilità - Esclusione.
In tema di concordato preventivo con proposta di transazione fiscale, la certificazione del credito proveniente dal concessionario della riscossione, ovvero dall'Agenzia delle Entrate, ex art. 182 ter, comma 2, l.fall., non può essere contestata dal contribuente, atteso che, da un lato, ai sicuri benefici per il proponente discendenti dalla definitiva determinazione di tutte le pretese fiscali e dall'estinzione delle liti pendenti non può che contrapporsi l'onere, per il medesimo, di prestare adesione alla quantificazione del debito effettuata dall'Amministrazione finanziaria, mentre, dall'altro, il principio di indisponibilità della pretesa tributaria, espressione di quello di legalità che permea l'intera materia, impone di ritenere non negoziabile la pretesa fiscale, salvi i casi espressamente previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 18561 del 22/09/2016