Decreto di esecutorietà dello stato passivo - Preventivo esame di tutte le domande - Necessità - Conseguenze - Fondamento.
La formazione dello stato passivo, ed il relativo decreto di esecutività, presuppongono - come risulta dall'art. 96, comma 4, l.fall. - che sia completato l'esame di tutte le istanze, dovendosi escludere che, in relazione alle domande esaminate nella prima udienza, e nelle successive eventuali di rinvio, possano essere adottati altrettanti provvedimenti di esecutività, sicché il termine per l'eventuale opposizione di un creditore escluso (nella specie, per credito di lavoro), anche in relazione ad istanza di insinuazione tardiva, ai sensi dell'art. 101, comma 1, l.fall., decorre dalla data di deposito del decreto di esecutività emesso dopo l'esame di tutte le domande.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 14099 del 11/07/2016