Creditori estranei al fallimento - Divieto di azioni esecutive ex art. 51 legge fall. - Permanenza - Limiti.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013
In tema di procedure concorsuali, il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori al fallimento sancito dall'art. 51 legge fall. permane, anche per quelli rimasti ad esso estranei, fino all'esecuzione (o risoluzione o annullamento) del concordato fallimentare il cui provvedimento di omologazione sia stato regolarmente trascritto.