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Fallimento -procedure concorsuali: effetti - per i creditori - divieto di esecuzioni individuali - in genere - concordato fallimentare -

man wreathCreditori estranei al fallimento - Divieto di azioni esecutive ex art. 51 legge fall. - Permanenza - Limiti.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 11027 del 09/05/2013


In tema di procedure concorsuali, il divieto di azioni esecutive per i creditori anteriori al fallimento sancito dall'art. 51 legge fall. permane, anche per quelli rimasti ad esso estranei, fino all'esecuzione (o risoluzione o annullamento) del concordato fallimentare il cui provvedimento di omologazione sia stato regolarmente trascritto.