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fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - competenza per territorio - Cass. n. 15872/2013

Dichiarazione di fallimento della società - Criterio determinativo della competenza per territorio - Sede legale e sede effettiva - Presunzione di coincidenza - Superamento - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013


Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 15872 del 25/06/2013


La competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, che si identifica con quello in cui vengono individuate e decise le scelte strategiche cui dare seguito, e coincide, di regola, con la sede legale, salvo che non emergano prove univoche tali da smentire la presunzione suddetta. (In applicazione di tale principio la S.C., confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto inidonei al superamento della menzionata presunzione, perché non univocamente deponenti in tal senso, il luogo di stipulazione di accordi sindacali o quello in cui erano dislocati alcuni uffici).

 

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Competenza

Incompetenza

Valore

Territorio

Funzionale

Corte

Cassazione

15872 

2013