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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori - azione revocatoria fallimentare - in genere – Cass. n. 15177/2000

Positivo accertamento dei presupposti sia del primo, che del secondo comma dell'art. 67 legge fall. - Impugnazione - Rigetto del motivo d'impugnazione relativo al primo accertamento - Conseguenze - Mancanza d'interesse circa l'impugnazione relativa al secondo accertamento - Configurabilità.

Impugnazioni civili - in genere - Accertamento dei presupposti di entrambe le ipotesi della revocatoria fallimentare - Impugnazione - Rigetto del motivo relativo al primo accertamento - Conseguente mancanza di interesse in relazione all'accoglimento del motivo relativo al secondo accertamento - Configurabilità.

Le due ipotesi revocatorie previste dall'art. 67 legge fall. sono poste tra loro in via alternativa, nel senso che l'accertata prova dei presupposti di una sola delle due è sufficiente per la revoca dell'atto. Ne consegue che, avendo il giudice accertato l'esistenza dei presupposti sia del primo, che del secondo comma della menzionata disposizione, in fase d'impugnazione si verifica che, allorquando è respinto il gravame relativo ad uno dei due accertamenti, il ricorrente è privo d'interesse all'impugnazione relativa all'altro accertamento, poiché, anche se quell'impugnazione fosse accolta, nessun esito favorevole deriverebbe alla sua posizione (nella specie la sentenza impugnata aveva dichiarato revocato l'atto dispositivo in considerazione della notevole discrepanza esistente tra il valore del bene dichiarato in compravendita e quello reale, come riconosciuto in altro coevo atto posto in essere dal fallito. La stessa sentenza s'era poi diffusa nel ritenere accertata la consapevolezza dello stato d'insolvenza del fallito. La S.C., respinto il motivo d'impugnazione proposto relativamente al primo accertamento, ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al secondo, rilevando la mancanza d'interesse del ricorrente all'impugnazione, conseguente al menzionato rigetto).

Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15177 del 24/11/2000

 

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