Irritualità della nomina ed omissione del finanziamento - Conseguenze - Prezzo d'asta - Determinazione - Invalidità - Esclusione.
Con riguardo alla vendita con incanto di immobili appartenenti all'attivo fallimentare, la circostanza che l'esperto designato dal giudice delegato per la valutazione dell'immobile sia stato irritualmente nominato e non abbia prestato giuramento non costituisce ragione di invalidità della determinazione del prezzo d'asta, posto che l'osservanza di queste formalità non è prescritta dalla legge a pena di nullità della relazione di consulenza e che il giudice, in veste di "peritus peritorum", può utilizzare i dati fornitigli dall'esperto, indipendentemente dalla ritualità della nomina e dalla prestazione del giuramento.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 930 del 29/01/1992