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fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - liquidazione - formazione dello stato passivo

euroSoppressione dell'EFIM - Crediti ammessi - Interessi - Art. 6, comma 5, d.l. n. 487 del 1992 - Portata - Non debenza degli interessi corrispettivi da parte dell'ente soppresso e delle società controllate - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26359 del 07/12/2011


Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 26359 del 07/12/2011

 

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del d.l. 19 dicembre 1992, n. 487 (soppressione dell'EFIM), convertito con modifiche nella legge 17 febbraio 1993, n. 33, anche alla luce dei principi informatori della c.d. legge EFIM (decreto legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito in legge 27 ottobre 1994, n. 598), alla stregua della chiara e univoca portata della norma, di natura eccezionale e quindi di stretta interpretazione, la previsione della non debenza degli interessi da parte dell'ente soppresso (EFIM) e delle società controllate, deve intendersi limitata al pagamento dei soli interessi moratori e non anche di quelli corrispettivi.

Decreto Legge 19/12/1992 num. 487 art. 6 com. 5 , Decreto Legge 29/08/1994 num. 516, Legge 17/02/1993 num. 33 , Legge 27/10/1994 num. 598, cc1282