Opposizione allo stato passivo ex art. 99. l.fall. - Ricorso – Indicazione specifica dei documenti - Sufficienza - Documentazione già prodotta dal creditore nella fase di insinuazione al passivo - Acquisizione d’ufficio dal fascicolo della procedura - Necessità.
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l’opponente, a pena di decadenza ex art. 99, comma 2, n. 4), l.fall., deve soltanto indicare specificatamente i documenti, di cui intende avvalersi, già prodotti nel corso della verifica dello stato passivo innanzi al giudice delegato, sicchè, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale deve disporne l’acquisizione dal fascicolo d’ufficio della procedura fallimentare ove esso è custodito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 12549 del 18/05/2017