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fallimento - requisiti di non fallibilita'

ricavi lordi ex art. 1, comma 2, lett. b), legge fall. - nozione - ricomprensione delle rimanenze - esclusione


Nella nozione “ricavi lordi”, indicata dall’art. 1, secondo comma, lett. b), legge fall., quale limite alla fallibilità dell’imprenditore, i quali non devono superare l’importo di euro duecentomila annui nei tre esercizi precedenti al deposito dell’istanza di fallimento, vanno ricomprese le voci di cui all’art. 2425, lettera A, nn. 1 e 5 cod. civ., mentre devono esserne escluse le voci di cui ai nn. da 2 a 4, ed in particolare le variazioni delle rimanenze.


Corte di Cassazione, Sentenza 27 dicembre 2013, n. 28667

Testo Completo:
http://www.cortedicassazione.it/Documenti/28667_12_13.pdf