Equa riparazione per irragionevole durata del processo - Determinazione della durata in caso di fallimento dichiarato a seguito di concordato preventivo - Differenza rispetto al concordato fallimentare proposto in corso di procedura fallimentare - Fondamento.
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo, la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento che ad essa eventualmente consegue non possono, diversamente dall'ipotesi di concordato fallimentare proposto in corso procedura fallimentare - in virtù del collegamento strutturale in tale ultimo caso esistente tra l'uno e l'altra - essere considerate unitariamente, essendo le predette procedure distinte tra loro, anche laddove tra di esse si verifichi una consecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 13656 del 30/05/2017