Fallimento – Domanda ex art. 2932 c.c. – Trascrizione della domanda nei registri immobiliari prima della dichiarazione di fallimento – Sentenza di accoglimento della domanda successiva alla dichiarazione di fallimento – Pronunciata nei confronti del solo fallito – Inopponibilità al curatore – Conseguenze.
Il curatore del fallimento esercita legittimamente il potere di scioglimento ex art. 72 l.fall. nel caso di domanda ex art. 2932 c.c., accolta con sentenza trascritta nei registri immobiliari dopo la dichiarazione di fallimento, quando il giudizio si è svolto in contraddittorio con il solo fallito successivamente alla sua dichiarazione di fallimento, poiché in tal caso la sentenza è radicalmente inopponibile alla curatela, con preclusione dell'effetto prenotativo derivante dalla trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 19010 del 31/07/2017