Concordato preventivo con riserva - Sottoscrizione della domanda da parte del solo difensore - Ammissibilità.
Ai fini della presentazione della domanda di concordato con riserva di cui all’art. 161, comma 6, l.fall., è sufficiente che il ricorso sia sottoscritto dal difensore munito di procura, non occorrendo che sia personalmente sottoscritto anche dal debitore, attesa la scissione tra i due momenti, del deposito della domanda di concordato con riserva e del deposito della proposta, oltre che del piano e della documentazione, nel termine fissato dal giudice.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 20725 del 04/09/2017