Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21459 del 15/09/2017
Ammissione al passivo del credito in via privilegiata - Interessi sul credito - Diritto di prelazione - Estensione agli accessori - Specifica domanda - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di ammissione al passivo del credito per interessi, l’estensione a tale credito del diritto di prelazione accordato dalla legge a quello per capitale, ex art. 54, comma 3, l.fall., non comporta la sottrazione degli accessori alla necessità di una specifica domanda, ai fini della quale occorre l’indicazione di tutti gli elementi necessari per il calcolo degli interessi, e quindi almeno la data di scadenza del credito e il tasso applicabile, onde consentire di verificare l’esatta determinazione dell’importo richiesto, anche in relazione al trattamento differenziato previsto per gli interessi maturati successivamente alla dichiarazione di fallimento. (Principio affermato con riferimento ad un credito di natura tributaria; la S.C. ha confermato il provvedimento di ammissione al passivo in via chirografaria del relativo credito per interessi – ribadendo che per esso l’estensione del privilegio resta disciplinata dall’art. 2749 c.c., in forza del richiamo di cui all'art. 54, comma 3, l.fall. –, essendosi la creditrice limitata, sia nell’istanza di insinuazione che nell’opposizione, alla mera indicazione dell’importo complessivamente dovuto per gli accessori, ancorché distinto da quello relativo alla sorte capitale).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 21459 del 15/09/2017