Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti - reclami - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24159 del 13/10/2017
Artt. 25 e 26 della legge fall. ante riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 - Partecipazione al collegio del giudice delegato - Nullità deducibile in sede di impugnazione - Esclusione - Eventuale incompatibilità da far valere con istanza di ricusazione - Sussistenza.
Ai sensi degli artt. 25 e 26 l. fall. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006), la partecipazione del giudice delegato al collegio chiamato a decidere in ordine al reclamo avverso un suo provvedimento non può dar luogo ad una nullità deducibile in sede di impugnazione, ma, al più, ad un'incompatibilità che deve essere fatta valere mediante l'istanza di ricusazione, da proporsi nelle forme e nei termini di cui all'art. 52 c.p.c. Né assume rilievo la circostanza che il legislatore abbia successivamente modificato l'art. 25 l. fall., imponendo al giudice delegato un espresso divieto di far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti, atteso che l'adozione di un diverso modello procedimentale, caratterizzato da una più netta separazione tra le funzioni affidate al giudice delegato e quelle spettanti al tribunale fallimentare, non è di per sé sufficiente a giustificare una interpretazione evolutiva della disposizione previgente, soprattutto alla luce della norma transitoria di cui all'art. 150 del d.lgs. n. 5 del 2006, che espressamente conferma l'applicabilità della legge anteriore alle procedure fallimentari pendenti alla data di entrata in vigore della riforma.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 24159 del 13/10/2017